Licenza SCF

LICENZA SCF PER LA DIFFUSIONE DI MUSICA/T2000 IN TOUR 2023

Gentilissimi, la presente per informarVi che, al fine di organizzare un evento nel quale viene effettuata diffusione di musica registrata, è necessario che vengano attivate le opportune pratiche di regolarizzazione con la nostra Società.
In base agli artt. 72, 73 e 73-bis della LDA, ai produttori discografici è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione dei fonogrammi nonché il diritto a ricevere un equo compenso per qualsiasi comunicazione al pubblico dei medesimi, ancorché senza scopo di lucro.
La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico – che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale – e il lavoro dell’artista che presta la propria interpretazione per l’incisione discografica.
Per diffondere musica registrata in pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (ritrasmissioni radio/tv, CD, lettori mp3, playlist caricate su PC, hard disk, chiavette USB ecc.) è quindi necessario ottenere la licenza SCF.
Precisiamo che SIAE e SCF sono due istituzioni diverse, che gestiscono distinti diritti relativi a prodotti culturali differenti:

  • SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale (musica e/o testo), sia nel caso venga eseguita dal vivo, sia nel caso venga riprodotta su disco. Tali diritti sono da corrispondere all’autore della composizione e all’editore del brano.
  • SCF gestisce e tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all’incisione su supporto dell’opera musicale). Tali diritti sono da corrispondere al produttore della registrazione e all’artista che ha prestato la propria interpretazione all’incisione.

Con oltre 400 produttori discografici aderenti( più del 95% delle case discografiche presenti su mercato italiano),SCF è presente nell’elenco delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (http://www.governo.it/die/) ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 19 dicembre 2012 (“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni”) e dunque risulta possedere i requisiti minimi per operare come ente di gestione collettiva dei diritti connessi.
Rimango a Vostra completa disposizione per la compilazione della licenza allegata alla presente e per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.